Studio Enzo La Valle

Servizi

Visto di conformità per compensazione di crediti tributari
oltre € 5.000 iva e imposte dirette

L’art. 3 D.L. 50/2017 ha previsto, per i contribuenti che utilizzano in
compensazione i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul
reddito, all’Irap e ai crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi per importi superiori a € 5.000 annui, l’obbligo di
richiedere l’apposizione del visto di conformità, relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. Il nuovo limite
che è stato ridotto da € 15.000 a € 5.000 è in vigore dal 24.04.2017. In
alternativa, relativamente alle società di capitali per le quali è esercitato il
controllo contabile di cui all’art. 2409-bis del codice civile, la dichiarazione è
sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, dai soggetti che esercitano il
controllo contabile, attestante l’esecuzione dei controlli di cui all’art. 2, c. 2
D.M. 31.05.1999, n. 164.
Nessuna novità sull’invio preventivo della dichiarazione in ambito imposte sui
redditi: rimane possibile utilizzare il credito emergente dalla dichiarazione per
pagare le imposte in scadenza già dall’inizio del periodo d’imposta in cui
matura il credito e poi inviare la dichiarazione munita di visto entro il termine
ordinario. L’obbligo di vistare la dichiarazione sussiste, ancora, solo nel caso
in cui si intenda compensare orizzontalmente il credito sopra quota € 5.000;
in caso di compensazione verticale nessun obbligo si pone in tal senso,
anche qualora il credito indicato nel modello dovesse essere superiore alla
nuova soglia.

 

Elaborazione e tenuta contabilità

Registrazione delle scritture contabili obbligatorie previste dalla normativa
civilistica e fiscale (libro giornale, libro degli inventari, libri sociali, registri iva)
con la gestione dei documenti che vengono consegnati al nostro studio
commerciale per la registrazione. Consegna su richiesta di bilanci infrannuali
per la valutazione dell’andamento dell’azienda.

 

Contenzioso Tributario

Lo Studio offre servizi di assistenza ai contribuenti nelle controversie
tributarie davanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali;

 

Contratti di affitto di azienda

Grazie a questo tipo di contratto l’imprenditore può sospendere l’esercizio
della propria attività senza perdere la possibilità di un successivo subentro.
L’azienda non viene quindi chiusa definitivamente ma, si ricorre all’istituto
dell’Affitto di Azienda. L’affitto di azienda non è specificatamente definito dalle
norme civili e fiscali. In atto, l’affitto di azienda, che dal lato civile è,
prettamente, regolato dagli artt. 2561-2562 del Codice civile, può essere
considerato nelle piccole imprese una buona opportunità per il futuro erede e
un modo di metterne alla prova le proprie capacità imprenditoriali, prima di
deciderne un eventuale successivo passaggio a titolo definitivo per la
gestione dell’impresa. Ai fini fiscali, l’affitto di azienda consente di proseguire
l’attività, dal concedente all’affittuario, sostanzialmente in neutralità fiscale. In
tale istituto, infatti, non sorgono plusvalenze, non origina avviamento, e così
via, a tal fine saranno approfonditi particolarmente gli aspetti fiscali del
particolare istituto caratterizzante la locazione di azienda.

Gestione contratti di locazione immobiliare

Lo studio, può gestire anche i contratti di locazione immobiliare dei suoi
clienti, dalla stipula del contratto di locazione, alla gestione delle scadenze, i
rinnovi, le rivalutazioni dei canoni, il pagamento dell’imposta di registro e la
compilazione dei vari modelli.

Ufficio periferico CAAF (Mod. 730)

Certificazione atti mediante firma digitale

Lo studio commerciale La Valle è abilitato alla certificazione degli atti
mediante firma digitale.

Servizio telematico Ministero delle Finanze

Trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e degli atti riguardanti le ditte.